Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.
Il documento fa chiarezza proprio all’inizio dei corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici.
Disciplina infine per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione.
Le linee guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.
Chi deve fare il certificato:
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione
- coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti)
- chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale
Quali sono i medici certificatori:
- il medico di medicina generale per i propri assistiti
- il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
- il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano
Quando fare i controlli e quanto dura il certificato:
- Il controllo deve essere annuale
- Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio
- Quali esami clinici sono necessari
Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l’anamnesi e l’esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
Tratto dal sito http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1723